Caso Shalabayeva Marco Gestri 18/07/2013 |
Da più parti si sostiene che il comportamento tenuto dagli organi italiani in relazione all’allontanamento della cittadina kazaka Alma Shalabayeva e di sua figlia di sei anni avrebbe determinato flagranti violazioni del diritto internazionale. Alcune Organizzazioni non governative come Amnesty International si sono spinte a invocare procedimenti penali nei confronti delle persone coinvolte. Molti fatti rimangono però oscuri e ciò limita le possibilità di delineare gli aspetti giuridici.
Diritto internazionale
Secondo norme internazionali consolidate, ogni Stato gode del diritto d’allontanare dal proprio territorio gli stranieri, con alcune importanti limitazioni. L’allontanamento deve essere conforme alle leggi interne motivato e realizzato con modalità tali da non violare elementari standard umanitari. Nel caso Shalabayeva, sul piano formale i passaggi richiesti dalla legislazione vigente sembrano rispettati. Risulta quindi inappropriato qualificare l’operazione una “espulsione straordinaria”.
Quanto alle modalità del fermo e dell’allontanamento, la signora Shalabayeva e suoi familiari hanno riferito alla stampa comportamenti ingiuriosi e violenti. Trattasi peraltro di affermazioni smentite dai funzionari italiani e non suffragate da prove.
Inoltre, l’allontanamento deve rispettare il. principio del “non respingimento” e i diritti dei richiedenti asilo. Negli stati dell’Unione europea vincolanti sono gli obblighi previsti dalla direttiva “rimpatri” (2008/115). Particolare rilievo assume l’obbligo di non respingimento secondo cui l’allontanamento non può essere realizzato quando vi siano ragioni serie di credere che l’interessato corra un rischio reale d’esser sottoposto nello Stato di destinazione a persecuzione, tortura o altri trattamenti disumani.
Le autorità italiane affermano che fino all’effettiva espulsione la signora Shalabayeva non ha evocato rischi particolari legati al rimpatrio, in ragione dell’attività politica del marito, né ha invocato protezione. È riconosciuto dagli stessi avvocati della signora che questa ha inizialmente preferito nascondere la propria situazione personale, anche di fronte al giudice di pace. Tali elementi sarebbero emersi solo successivamente, portando alla revoca dell’espulsione.
Giurisprudenza europea
Taluni sostengono che vista la situazione generale nel Kazakistan le autorità italiane avrebbero comunque dovuto ritenere sussistente un serio rischio di tortura o altro trattamento disumano. In realtà, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emergono indicazioni contradditorie. Nella sentenza contro l’Italia sui respingimenti verso la Libia la Corte ha affermato che il fatto che gli interessati non invochino particolari ragioni di protezione non esime lo Stato dal procedere ad una autonoma valutazione.
Con riguardo al Kazakistan, tuttavia, se in precedenti sentenze si era ravvisata una diffusa applicazione della tortura, in decisioni più recenti la Corte rileva un miglioramento della situazione dei diritti umani e afferma che non sussistono le condizioni per una generale proibizione degli allontanamenti verso tale Stato. Non solo: in una sentenza del febbraio scorso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’estradizione di una persona di fiducia dello stesso Ablyazov non esporrebbe l’interessata a rischio serio di tortura (Yefimova v. Russia).
Altri profili di illegittimità invocati attengono al rispetto del diritto dell’Unione europea. Si è fatto riferimento ad un permesso di soggiorno rilasciato alla signora Shalabayeva dalla Lettonia, che peraltro non risulta sia stato esibito. Si afferma poi che le autorità italiane avrebbero violato la direttiva rimpatri poiché essa prevede quale modalità ordinaria d’allontanamento la partenza volontaria, cui si può tuttavia derogare nel caso di rischio di fuga. Particolare rilievo è stato dato al fatto che il rimpatrio sia stato effettuato mediante un aereo privato, noleggiato dal governo kazako.
Se è vero che generalmente i rimpatri vengono eseguiti con voli di linea e tempi molto più dilatati, l’uso di un aereo privato non pare per se integrare alcuna violazione di norme. Unica condizione posta dalle norme è che il rimpatrio avvenga con un mezzo “adeguato”. Considerazioni analoghe valgono per la celerità della procedura: è la stessa normativa a richiedere, per quanto possibile, l’immediatezza dell’espulsione. Va peraltro tenuto presente che l’allontanamento ha coinvolto una bimba di sei anni e che la direttiva rimpatri richiede agli stati di tenere nella debita considerazione gli interessi superiori del bambino.
Alcuni aspetti “inusuali” della vicenda avrebbero quindi dovuto spingere gli organi competenti a non adottare decisioni affrettate, richiedendo il coinvolgimento dei più alti livelli di responsabilità. Al contempo però, appaiono egualmente affrettate le ricostruzioni che configurano gravi e manifeste violazioni delle norme internazionali da parte delle autorità italiane.
Marco Gestri è Professore di diritto internazionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia e nella Johns Hopkins University.
Diritto internazionale
Secondo norme internazionali consolidate, ogni Stato gode del diritto d’allontanare dal proprio territorio gli stranieri, con alcune importanti limitazioni. L’allontanamento deve essere conforme alle leggi interne motivato e realizzato con modalità tali da non violare elementari standard umanitari. Nel caso Shalabayeva, sul piano formale i passaggi richiesti dalla legislazione vigente sembrano rispettati. Risulta quindi inappropriato qualificare l’operazione una “espulsione straordinaria”.
Quanto alle modalità del fermo e dell’allontanamento, la signora Shalabayeva e suoi familiari hanno riferito alla stampa comportamenti ingiuriosi e violenti. Trattasi peraltro di affermazioni smentite dai funzionari italiani e non suffragate da prove.
Inoltre, l’allontanamento deve rispettare il. principio del “non respingimento” e i diritti dei richiedenti asilo. Negli stati dell’Unione europea vincolanti sono gli obblighi previsti dalla direttiva “rimpatri” (2008/115). Particolare rilievo assume l’obbligo di non respingimento secondo cui l’allontanamento non può essere realizzato quando vi siano ragioni serie di credere che l’interessato corra un rischio reale d’esser sottoposto nello Stato di destinazione a persecuzione, tortura o altri trattamenti disumani.
Le autorità italiane affermano che fino all’effettiva espulsione la signora Shalabayeva non ha evocato rischi particolari legati al rimpatrio, in ragione dell’attività politica del marito, né ha invocato protezione. È riconosciuto dagli stessi avvocati della signora che questa ha inizialmente preferito nascondere la propria situazione personale, anche di fronte al giudice di pace. Tali elementi sarebbero emersi solo successivamente, portando alla revoca dell’espulsione.
Giurisprudenza europea
Taluni sostengono che vista la situazione generale nel Kazakistan le autorità italiane avrebbero comunque dovuto ritenere sussistente un serio rischio di tortura o altro trattamento disumano. In realtà, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emergono indicazioni contradditorie. Nella sentenza contro l’Italia sui respingimenti verso la Libia la Corte ha affermato che il fatto che gli interessati non invochino particolari ragioni di protezione non esime lo Stato dal procedere ad una autonoma valutazione.
Con riguardo al Kazakistan, tuttavia, se in precedenti sentenze si era ravvisata una diffusa applicazione della tortura, in decisioni più recenti la Corte rileva un miglioramento della situazione dei diritti umani e afferma che non sussistono le condizioni per una generale proibizione degli allontanamenti verso tale Stato. Non solo: in una sentenza del febbraio scorso, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’estradizione di una persona di fiducia dello stesso Ablyazov non esporrebbe l’interessata a rischio serio di tortura (Yefimova v. Russia).
Altri profili di illegittimità invocati attengono al rispetto del diritto dell’Unione europea. Si è fatto riferimento ad un permesso di soggiorno rilasciato alla signora Shalabayeva dalla Lettonia, che peraltro non risulta sia stato esibito. Si afferma poi che le autorità italiane avrebbero violato la direttiva rimpatri poiché essa prevede quale modalità ordinaria d’allontanamento la partenza volontaria, cui si può tuttavia derogare nel caso di rischio di fuga. Particolare rilievo è stato dato al fatto che il rimpatrio sia stato effettuato mediante un aereo privato, noleggiato dal governo kazako.
Se è vero che generalmente i rimpatri vengono eseguiti con voli di linea e tempi molto più dilatati, l’uso di un aereo privato non pare per se integrare alcuna violazione di norme. Unica condizione posta dalle norme è che il rimpatrio avvenga con un mezzo “adeguato”. Considerazioni analoghe valgono per la celerità della procedura: è la stessa normativa a richiedere, per quanto possibile, l’immediatezza dell’espulsione. Va peraltro tenuto presente che l’allontanamento ha coinvolto una bimba di sei anni e che la direttiva rimpatri richiede agli stati di tenere nella debita considerazione gli interessi superiori del bambino.
Alcuni aspetti “inusuali” della vicenda avrebbero quindi dovuto spingere gli organi competenti a non adottare decisioni affrettate, richiedendo il coinvolgimento dei più alti livelli di responsabilità. Al contempo però, appaiono egualmente affrettate le ricostruzioni che configurano gravi e manifeste violazioni delle norme internazionali da parte delle autorità italiane.
Marco Gestri è Professore di diritto internazionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia e nella Johns Hopkins University.
Fonte Istituto Affari Internazionali
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